Ultima modifica: 6 Aprile 2017
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Iscrizione e frequenza della studentessa messicana ARANTXA ROLDAN CORONA

Protocollo n. 5502/C2

Comunicazione n. 596

Al Coordinatore della classe 4A classico, prof.ssa Grillo Cristina

Al Consiglio di Classe della 4A classico

All’alunna Basile Elisa della 4A classico

Alla famiglia Basile, per tramite della propria figlia

Al sig. Altieri Stefano della segreteria didattica

Al prof. Melone Domenico, referente Intercultura

Al sito Web del Manzoni

Agli albi

Oggetto: iscrizione e frequenza della studentessa messicana ARANTXA ROLDAN CORONA

In riferimento alla richiesta di iscrizione da parte dell’agenzia di scambi culturali Mondo Insieme, inviata in data 1/04/2017, con numero di protocollo 5307/v2/C29, si informano quanti in indirizzo che la studentessa ARANTXA ROLDAN CORONA, nata in Messico il 2 febbraio 1998 e residente in Messico, sarà ammessa a frequentare la classe 4A CLASSICO, ritenuta idonea al suo profilo, da sabato 8 aprile fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, a norma della circolare 181 del 17/03/1997, con oggetto la mobilità studentesca internazionale.

La ragazza, che attualmente vive presso la famiglia Basile di Caserta, frequenterà la stessa classe dell’alunna che la ospita, la studentessa della 4A indirizzo classico, Basile Elisa.

Poiché la priorità educativa dell’allieva è di imparare la lingua italiana, si invitano tutti i docenti del Consiglio di Classe, indipendente della disciplina insegnata, ad adottare tutte le strategie possibili per favorirne il processo di apprendimento, nonché l’inserimento della stessa all’interno della classe.

La scuola provvederà a mantenere il contatto con la famiglia ospitante in merito a tutte le questioni relative alla frequenza e all’andamento scolastico.

La studentessa, da parte sua, dovrà tenere un comportamento corretto, dovrà rispettare il regolamento di disciplina della scuola e dovrà seguire le attività culturali, didattiche e sportive della classe, impegnandosi attivamente per ottenere, per quanto possibile, buoni giudizi per ogni materia studiata.

La frequenza è obbligatoria così come anche le giustifiche in caso di assenza. Si invita, pertanto, la famiglia ospitante a ritirare al più presto in segreteria didattica il libretto delle giustifiche.

I progetti di scambio sono stati approvati dai competenti organi collegiali e sono previsti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Alla presente comunicazione si allega:

  • uno stralcio della circolare ministeriale 181 del 17 marzo 1997, che dà indicazioni generali sulla mobilità studentesca internazionale e sottolinea il valore formativo degli scambi culturali;

  • dati anagrafici alunna e trascrizione pagella messicana.

Il compilatore Melone Domenico

Il Dirigente Scolastico

fto Dott.ssa Adele Vairo

Circolare 181  17 marzo 1997 DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma,

OGGETTO: Mobilità studentesca internazionale.

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere

ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni

italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la

riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro

coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente

acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni

relativamente ai piani e ai programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere e al sistema di

valutazione seguito presso detta scuola straniera.

Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che

in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe

competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova

integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno.

L’accoglienza, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, da parte delle scuole secondarie

superiori, di singoli alunni provenienti dall’estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia,

non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma

3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell’inserimento nella scuola italiana quest’ultima acquisisce

direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento

della scuola straniera e il piano degli studi seguito dal medesimo.

Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l’attività

didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero. Tuttavia, poiché i giovani in questione

sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti l’alunno

straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola italiana, da polizza assicurativa

che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da

responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema

sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente

alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura

assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia […]

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