Iscrizione e frequenza della studentessa australiana EVE MARIE CARLIN
Protocollo n. 7477/C2 del 17.5.2017
Comunicazione n. 701
Al Coordinatore della classe 2A classico, prof.ssa Della Selva Alda
Al Consiglio di Classe della 2A classico
All’alunna Grosso Bianca della 2A classico
Alla famiglia Grosso, per tramite della propria figlia
Al sig. Altieri Stefano della segreteria didattica
Al prof. Melone Domenico, referente Intercultura
Al sito Web del Manzoni
Agli albi
Oggetto: iscrizione e frequenza della studentessa australiana EVE MARIE CARLIN
In riferimento alla richiesta di iscrizione da parte dell’agenzia di scambi culturali BEC (Britsh European Centre), acquisita dalla scuola in data 10 maggio 2017, con numero di protocollo 7103/IV.6/C29, si informano quanti in indirizzo che la studentessa EVE MARIE CARLIN, nata in South Australia il 19 settembre 2002 e residente in Australia, sarà ammessa a frequentare la classe 2A CLASSICO, ritenuta idonea al suo profilo, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 fino alla sua conclusione, a norma della circolare 181 del 17/03/1997, che ha come oggetto la mobilità studentesca internazionale.
La ragazza, che vivrà presso la famiglia Grosso, frequenterà la stessa classe dell’alunna che la ospita, la studentessa della 2A indirizzo classico, Grosso Bianca.
La scuola provvederà a mantenere il contatto con la famiglia ospitante in merito a tutte le questioni relative alla frequenza e all’andamento scolastico.
La studentessa, da parte sua, dovrà tenere un comportamento corretto, dovrà rispettare il regolamento di disciplina della scuola e dovrà seguire le attività culturali, didattiche e sportive della classe, impegnandosi attivamente per ottenere, per quanto possibile, buoni giudizi per ogni materia studiata.
La frequenza è obbligatoria così come anche le giustifiche in caso di assenza. I progetti di scambio sono stati approvati dai competenti organi collegiali e sono previsti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Alla presente comunicazione si allega:
-
uno stralcio della circolare ministeriale 181 del 17 marzo 1997, che dà indicazioni generali sulla mobilità studentesca internazionale e sottolinea il valore formativo degli scambi culturali;
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dati anagrafici alunna e valutazione della scuola australiana.
Il compilatore Melone Domenico
Il Dirigente Scolastico
Adele Vairo
Circolare 181 – 17 marzo 1997 DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma,
OGGETTO: Mobilità studentesca internazionale.
I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere
ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni
italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la
riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro
coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.
A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente
acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni
relativamente ai piani e ai programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere e al sistema di
valutazione seguito presso detta scuola straniera.
Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che
in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe
competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova
integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno.
L’accoglienza, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, da parte delle scuole secondarie
superiori, di singoli alunni provenienti dall’estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia,
non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma
3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell’inserimento nella scuola italiana quest’ultima acquisisce
direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento
della scuola straniera e il piano degli studi seguito dal medesimo.
Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l’attività
didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero. Tuttavia, poiché i giovani in questione
sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti l’alunno
straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola italiana, da polizza assicurativa
che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da
responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema
sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente
alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura
assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia […]





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



