Ultima modifica: 17 Maggio 2017
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Iscrizione e frequenza della studentessa australiana EVE MARIE CARLIN

Protocollo n. 7477/C2 del 17.5.2017

Comunicazione n. 701

 

Al Coordinatore della classe 2A classico, prof.ssa Della Selva Alda

Al Consiglio di Classe della 2A classico

All’alunna Grosso Bianca della 2A classico

Alla famiglia Grosso, per tramite della propria figlia

Al sig. Altieri Stefano della segreteria didattica

Al prof. Melone Domenico, referente Intercultura

Al sito Web del Manzoni

Agli albi

Oggetto: iscrizione e frequenza della studentessa australiana EVE MARIE CARLIN

In riferimento alla richiesta di iscrizione da parte dell’agenzia di scambi culturali BEC (Britsh European Centre), acquisita dalla scuola in data 10 maggio 2017, con numero di protocollo 7103/IV.6/C29, si informano quanti in indirizzo che la studentessa EVE MARIE CARLIN, nata in South Australia il 19 settembre 2002 e residente in Australia, sarà ammessa a frequentare la classe 2A CLASSICO, ritenuta idonea al suo profilo, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 fino alla sua conclusione, a norma della circolare 181 del 17/03/1997, che ha come oggetto la mobilità studentesca internazionale.

La ragazza, che vivrà presso la famiglia Grosso, frequenterà la stessa classe dell’alunna che la ospita, la studentessa della 2A indirizzo classico, Grosso Bianca.

La scuola provvederà a mantenere il contatto con la famiglia ospitante in merito a tutte le questioni relative alla frequenza e all’andamento scolastico.

La studentessa, da parte sua, dovrà tenere un comportamento corretto, dovrà rispettare il regolamento di disciplina della scuola e dovrà seguire le attività culturali, didattiche e sportive della classe, impegnandosi attivamente per ottenere, per quanto possibile, buoni giudizi per ogni materia studiata.

La frequenza è obbligatoria così come anche le giustifiche in caso di assenza. I progetti di scambio sono stati approvati dai competenti organi collegiali e sono previsti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Alla presente comunicazione si allega:

  • uno stralcio della circolare ministeriale 181 del 17 marzo 1997, che dà indicazioni generali sulla mobilità studentesca internazionale e sottolinea il valore formativo degli scambi culturali;

  • dati anagrafici alunna e valutazione della scuola australiana.

Il compilatore Melone Domenico

Il Dirigente Scolastico

Adele Vairo

Circolare 181  17 marzo 1997 DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma,

OGGETTO: Mobilità studentesca internazionale.

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere

ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni

italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la

riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro

coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente

acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni

relativamente ai piani e ai programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere e al sistema di

valutazione seguito presso detta scuola straniera.

Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che

in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe

competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova

integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno.

L’accoglienza, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, da parte delle scuole secondarie

superiori, di singoli alunni provenienti dall’estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia,

non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma

3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell’inserimento nella scuola italiana quest’ultima acquisisce

direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento

della scuola straniera e il piano degli studi seguito dal medesimo.

Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l’attività

didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero. Tuttavia, poiché i giovani in questione

sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti l’alunno

straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola italiana, da polizza assicurativa

che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da

responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema

sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente

alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura

assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia […]

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