Ultima modifica: 6 Giugno 2018
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Modalità operative per lo svolgimento degli Scrutini Finali dell’a.s. 2017-18 Direttiva della Presidenza.

Prot.7580/I.1 Caserta 5 giugno 2018

Comunicazione n.730

A tutti i docenti

All’Albo dell’Istituto

S E D E

Oggetto: Modalità operative per lo svolgimento degli Scrutini Finali dell’a.s. 2017-18

Direttiva della Presidenza.

In vista dell’inizio dei consigli per lo scrutinio finale del corrente anno scolastico 2017-2018 e per garantire un ordinato svolgimento, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle istruzioni che di seguito vengono impartite e di cui si chiede un puntuale e rigoroso rispetto.

PREMESSA

*

Le norme fondamentali che regolano le operazioni di scrutinio e di esame per la Scuola secondaria di secondo grado a tutt’oggi, esclusi gli Esami di Stato, sono:

  • il R.D. 04.05.1925, n. 653 – Regolamento sugli alunni, gli esami ele tasse negli istituti medi di istruzione e successive modifiche e integrazioni;

  • il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche e integrazioni;

  • l’O.M. 21.05.2001 , n. 90 – Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001 e successive modifiche e integrazioni;

  • il D.M. 22/05/2007, n.42 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

  • \

    la Nota Ministeriale prot. 4825 del 10/10/2007;

  • la Nota Ministeriale prot. 22717 del 28/11/2007 Iniziative ed interventi per il sostegno e recupero dei debiti formativi.

La Circolare Ministeriale n. 89 del 18/10/ 2012

Con la Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012 avente per oggetto “Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13”, sono state date indicazioni in merito alle valutazioni intermedie e finali che le scuole avrebbero dovuto seguire nel corso dell’a.s. 2015/2016. Per l’importanza delle disposizioni del documento si riporta nel seguito integralmente la Circolare citata che andrà tenuta presente per le integrazioni che essa fornisce rispetto a tutto quanto nel seguito sarà detto sull’argomento in parola. .

Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n.3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.

Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.PR. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali, tenuto altresì conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio.

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche e didattiche adottate dai docenti.

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle

istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275″. A sua volta il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale I…}” (art. 3, comma 2,

D.P.R. 275/2009).

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma l, lett. c) D.P.R. 89/2010), per introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali.

GLI SCRUTINI

Per la formulazione dei giudizi e l’assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.’ 78 e dell’art. 79 del R.D. 4 magg10 1925, n. 653, sostituito dall’art.. 2 del R.D. 21 novembre 1929-;n. 2049 nonché , per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n° 249/1998– Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Si veda in proposito l’art. 79 del RD.4 maggio 1925, n. 653 – Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione:

  • il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti;

  • *

    nello scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie

  • i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre/quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni;

  • se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente

Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

  • della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

  • della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale.

Pertanto il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

Le attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI

Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell’anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno. Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Nuove disposizioni sono state fornite in materia; pertanto, ai sensi della nuova normativa e in special modo degli articoli 4, 5 e 6 del più volte citato D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni, seguiremo qui la nuova normativa.

Il passaggio degli alunni della scuola secondaria di secondo grado da una classe alla successiva avviene per scrutinio, a cui partecipano tutti i docenti della classe, con possibilità di ammissione o non ammissione a detta classe o all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Lo scrutinio finale non deve essere il risultato di specifiche e apposite prove, ma è il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa derivante dalle osservazioni e dalle verifiche effettuate dai Docenti nel corso dell’anno scolastico.

Il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe-successiva si baserà sugli elementi di valutazione quadrimestrali, relativi alle discipline e al comportamento.

I

Gli elementi di valutazione di cui sopra costituiscono la base del giudizio finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo.

Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Resta inteso che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico (Art. 4, D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni; Art. 193, D.L.gs. n. 297/1994).

Come già specificato nella parte relativa alle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni, “la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata da/l’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico fatte salve eventuali modifiche a/l ‘intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121”.

Pertanto si ribadisce che dalla media complessiva dei voti è escluso l’insegnamento della religione cattolica

I docenti di sostegno, invece, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Detti docenti, infatti, hanno come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ‘L’ integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (Cfr D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni).

Qualora un alunno disabile fosse affidato a più docenti di sostegno, essi, in sede di valutazione periodica e finale, si esprimeranno con un voto unico.

I DEBITI FORMATIVI E IL RECUPERO DEI DEBITI

La valutazione è un processo che accompagna lo studente nell’intero percorso formativo, per migliorare la qualità degli apprendimenti. Essa, correlata agli obiettivi indicati nel POF, mira a sviluppare nello studente una maggiore responsabilizzazione rispetto ai risultati prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito. . .

In sede di valutazione negli scrutini finali il Consiglio di classe rileva i voti di insufficienza assegnati agli alunni. Detti voti determinano debiti formativi, che possono dar luogo ad attività di sostegno e di recupero, la cui organizzazione verrà successivamente comunicata.

GLI SCRUTINI FINALI

Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

  • Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

  • Si procede al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti nel corso dell’anno, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

  • *ilConsiglio di classe:

    Per gli alunni, invece, che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, tali da non comportare un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe :

    • *

      sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità di tali alunni di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;

    • *

      sospende per essi la formulazione del giudizio finale, la rinvia e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero;

  • *

    il Coordinatore subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà, tramite la segreteria didattica, alle famiglie, per iscritto, contestualmente:

    • *

      le decisioni assunte dal Consiglio di classe

    • *

      le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline di non promozione;

    • *

      i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza;

    • *

      *

      gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi; le modalità delle relative verifiche;

    • i tempi delle relative verifiche, che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico (31/8) e comunque, improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell’a.s. successivo.

Analogamente a quanto previsto per gli scrutini intermedi, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo formalmente alla scuola stessa; comunque gli studenti interessati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche conclusive.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Il Regolamento per la valutazione degli alunni, pubblicato con D.P.R. n. 122/2009 dedica l’intero articolo 6 all’ammissione degli alunni all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Ai sensi di detto articolo gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato.

IL CREDITO SCOLASTICO

Il D.P.R. n. 23/07/ 1998, n. 323 – Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e l’O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali d i istruzione elementare, media e secondaria superiore recano i criteri e le modalità per l’assegnazione del credito scolastico.

Il già citato D.M. 22/5/2007, n. 42, recante le Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, alla luce della L. n. 1/2007, aveva dettato nuove disposizioni e nuove tabelle di punteggi di credito scolastico da applicare, progressivamente, a partire dall’a.s. 2006/2007 e iniziando dalla terz’ultima classe.

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente ed è un punteggio che l’alunno può acquisire durante tutto il triennio della scuola secondaria di II grado. Esso verrà e sommato al punteggio ottenuto dallo studente alle prove scritte e alle prove orali dell’Esame di Stato e andrà a determinare il voto finale dell’esame stesso. Il 16/12/2009, è stato pubblicato il nuovo D.M. n. 99, recante Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico, che detta nuove disposizioni e nuovi punteggi di credito scolastico, di cui alle nuove tabelle allegate

Sulla base di quanto indicato ai punti precedenti possiamo così sintetizzare la procedura per l’assegnazione del credito scolastico.

Il Consiglio di classe:

  • assegna il credito scolastico all’alunno solo nello scrutinio finale delle classi 3°, 4° e 5°;

  • assegna i voti nelle singole materie;

  • nelle materie in cui siano rilevati debiti formativi, qualora le carenze di detti debiti siano giudicati tali da potere essere saldati con apposite attività di recupero entro l’anno scolastico in corso, assegna il credito scolastico agli studenti del terzultimo e penultimo anno in sede di integrazione dello scrutino finale, al termine delle attività di recupero (cfr. O.M. n. 92/2007, art. 8, comma 5);

  • procede a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, fatta eccezione per la religione cattolica, relativamente agli alunni che si avvalgono, e per le attività alternative, relativa­ mente agli alunni che non si avvalgono;

  • assegna il credito della banda corrispondente alla media dei voti determinata, secondo le tabelle, avendo cura, nella scelta del credito da assegnare, anche:

      • dell’assiduità della frequenza scolastica;

      • dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative; di eventuali crediti formativi;

      • del giudizio formulato dal docente di Religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);

      • del giudizio formulato dal docente delle attività alternative alla Religione riguardante l’interesse con ilquale l’alunno ha seguito dette attività e il profitto che ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);

      • di eventuali debiti formativi.

In altri termini, se il comportamento, la frequenza alle lezioni e la partecipazione non possono influenzare i voti delle verifiche scritte e orali, possono certamente influenzare l’assegnazione del credito scolastico.

Il Consiglio di classe della classe V attribuirà il Credito scolastico complessivo relativo all’intero triennio. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

IL CREDITO FORMATIVO

Le disposizioni di riferimento sono il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il credito scolastico può essere integrato dal credito formativo, che il Consiglio di classe, in sede di valutazione, può attribuire allo studente a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua,informatica, musica, teatro, attività sportive, ecc.). È dunque il Consiglio di classe che stabilisce se l’attestato di partecipazione alle attIvità extrascolastiche presentato dallo studente sia valido o meno per l’attribuzione del Credito formativo e del relativo punteggio. LA valutazione del Credito formativo da parte del Consiglio di classe viene effettuata sulla base di indicazioni, dei criteri e dei parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità di intervento alle decisioni dei vari Consigli di Classe. Le indicazioni, i criteri ed i parametri individuati dal Collegio dei Docenti saranno ovviamente stabiliti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Il riconoscimento del credito formativo viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Infine, per completezza di esposizione, vogliamo far presente che l’art. 4, comma 4, del D..R. n. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni dispone che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, ai sensi del D.L.gs. 15/4/2005, n. 77, arti. 4, comma 2; inoltre l’art. 6 di quest’ultimo Decreto Legislativo detta le norme per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L’attribuzione di punteggio per credito formativo, nei limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 11, D.P.R. 23 luglio 1998, n, 323, non necessita di motivazione specifica, essendo le ragioni della scelta, alla luce dei criteri indicati nello stesso regolamento, espressi dalla valutazione numerica (CDS sez.VI 2 marzo 2004 n. 948).

LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati degli scrutini saranno pubblicati sabato 18 giugno.

Nel caso in cui gli scrutini finali o gli esami hanno avuto esito positivo vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso“.

Nel caso in cui gli scrutini o gli esami abbiano avuto esito negativo non viene pubblicata l’indicazione dei voti ottenuti, ma soltanto l’esito negativo del risultato, ossia la sola indicazione “non ammesso” in caso di scrutinio per il passaggio ad altra classe.

Nel caso in cui il Consiglio di classe rilevi in una o più materie valutazioni insufficienti e ritenga possibile che l’alunno raggiunga gli obiettivi formativi e di contenuto attraverso interventi di recupero e, di conseguenza, decida di rinviare la formulazione del giudizio finale sospendendo il giudizio stesso, all’albo dell’Istituto viene riportata la sola indicazione “sospensione del giudizio“. Per detto alunno il Consiglio di classe procederà, quindi, alla pubblicazione del giudizio finale con le modalità precisate prima, entro il termine dell’anno scolastico, dopo l’integrazione dello scrutino finale.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per la valutazione degli studenti diversamente abili il Consiglio di Classe osserva i risultati dell’apprendimento del singolo alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata facendo riferimento esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Qualora infatti “il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza.” (art. 15 comma 4 dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90).

Il Consiglio di Classe annoterà nei verbali degli scrutini che “l’alunno d.a. segue una programmazione differenziata e la sua valutazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali”.

Gli uffici della didattica cureranno che in calce alla pagella degli alunni medesimi, nella sezione “Annotazioni”, sia apposta la dicitura “La presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza” (art. 15 dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90).

Questa formula NON viene riportata sui tabelloni dei voti che vengono resi pubblici e affissi.

Si precisa che qualora un Consiglio di classe adotti la valutazione differenziata di cui sopra necessita del formale assenso della famiglia, in mancanza del quale l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione e deve quindi essere valutato con modalità conformi a quelle previste dai programmi ministeriali. (art. 15 comma 5 dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90).

Si ricorda, infine, che “in sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante”. Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte (della C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 paragrafo 8).

Ai coordinatori di classe la verifica della procedura.

In conclusione si ricorda e si raccomanda quanto segue:

  • Tutte le deliberazioni dovranno essere motivate e verbalizzate in maniera congrua, coerente e completa in modo da evitare il contenzioso.

  • Il Consiglio di classe compila il tabellone della classe sul registro elettronico indicando per ogni singolo alunno i voti riportati in ciascuna disciplina. Il tabellone andrà stampato e firmato da tutti i docenti componenti il Consiglio di classe.

  • Il Consiglio di classe compilerà anche le schede 1, 2 e 3 relative al Piano di Miglioramento, la scheda CLIL, le lettere degli alunni con sospensione del giudizio , degli alunni non ammessi e degli alunni per i quali è previsto il potenziamento individuale. Queste ultime saranno immediatamente consegnate all’addetto della segreteria didattica.

  • Il Coordinatore raccoglierà la relazione finale di ciascun docente ed il programma svolto.

  • Il coordinatore accluderà a tutta la documentazione da consegnare al termine del consiglio il Registro del Coordinatore, debitamente compilato in tutte le sue parti e schede.

  • Il verbale della seduta del consiglio dovrà essere redatto con la massima cura, con grafia leggibile o in STAMPATELLO (se servisse spazio si alleghi altro foglio) e dovrà contenere tutti gli elementi di forma e di sostanza atti ad attestare in modo chiaro ed esplicito la modalità di formazione delle decisioni sia in caso di unanimità che di maggioranza.

Il coordinatore di classe dovrà garantire l’adempimento di tutte le procedure finora esposte nei tempi prescritti e il controllo della regolarità di tutti gli atti, curandone il tempestivo ed ordinato inoltro alla presidenza per il regolare visto, assumendone in proprio le responsabilità d’ufficio.

Ove ciò non accadesse la dirigenza si vedrebbe costretta, suo malgrado, al rinvio del consiglio alla prima data utile.

I dati raccolti dal singolo coordinatore di classe saranno vistati alla consegna dalla Dirigenza, previa verifica congiunta con lo Staff di presidenza a ciò delegati.

  • Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato all’albo dell’Istituto in tempo da definirsi. I corsi si concluderanno presumibilmente entro il 31 luglio 2017. Le relative prove si terranno obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 2017/2018.

  • Il singolo componente del Consiglio di Classe è tenuto, per legge, al più rigoroso rispetto del segreto d’ufficio su tutto quanto costituisce oggetto dello scrutinio e di tutto quanto da ciò consegue. La violazione del segreto di ufficio, si ricorda, costituisce grave ed illecita inosservanza delle norme di legge ed è, pertanto, sanzionabile.

Del contenuto della presente direttiva è fatto obbligo di dare nel singolo verbale, apposita menzione di avvenuto adempimento.

  • Il coordinatore di classe consegnerà in Presidenza i prospetti con le proposte di voto almeno due giorni prima la data dello scrutinio, fatta eccezione per gli scrutini delle classi quinte che consegneranno i prospetti il giorno prima la data dello scrutinio. I prospetti saranno vistati dallo staff di Presidenza e consegnati al coordinatore prima dello scrutinio. In assenza del visto, la Dirigenza sarà costretta a rinviare la seduta di scrutinio.

  • Si raccomanda ai signori docenti di tenere debitamente conto, come da vigente normativa, quanto dal consiglio deliberato nell’ultima seduta, relativamente al prospetto delle insufficienze degli alunni, di cui in cartellina si troverà copia.

 Ritiro materiali al Front office, a partire da giovedì 7 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00. (Responsabile della consegna della cartellina sig. Ferrara)

Consegna materiali presso l’ufficio di presidenza in conclusione dei lavori. Lo Staff di Dirigenza verificherà il singolo verbale e completerà l’apposita scheda di controllo.

I collaboratori del DS effettueranno per i consigli di classe i seguenti turni

TAVARELLO : 5BL – 5GS – 5AC – 5DL – 5BU – 5AS

MELONE : 5EL – 5BE – 5CS – 5AE – 5FL – 5ES

LOMBARDI : 5CL – 5AU – 5BS – 5FS – 5BC – 5AL

APPOLLONIO : 2DS – 1CL – 3AC – 1BS – 4AE – 2CL

MARTUCCIO: 3ES – 2FS – 1AU – 1DL – 4BL – 1FS

PANICO : 3BU – 3BC – 4CL – 3AL – 2ES – 2AE

ADANTI : 1ES – 2AL – 4DS – 2AS – 3DL – 2BE

MAROTTA E. : 1AS – 4DL – 2BC – 4FS – 1EL – 1BE

IOVINELLA : 3BL – 2AC – 1CU – 1DS – 3CS – 1BU

FARINA : 4BS – 3AU – 3FL – 3AS – 3GL – 4ES

RAMAGLIA : 3BS – 2BL – 1AC – 2EL – 4AU – 1FL

SALVATO : 1AL – 4FL – 1HS – 2FL – 2CS – 3AE

PASCARELLA : 1CC – 2CU – 4AL – 3DS – 2DL – 1CS

VENTRIGLIA : 4AC – 1BL – 2BS – 1BC – 3CL – 1GS

FIERRO : 4AS – 3EL – 2AU – 1AE – 4CS – 4EL

Il personale Ata effettuerà per i consigli di classe l’orario come da disposizione di servizio del DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Prof.ssa Adele Vairo

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