Ultima modifica: 9 Maggio 2018
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Riconoscimento ore di alternanza per frequenza scuola estera

Protocollo n. 6129/FP

Del 8.5.2018

Comunicazione n.646

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Manzoni”

Al Team Alternanza Scuola-Lavoro

Agli AA della didattica

All’alunno Piccinelli Iacopo 5AS

Al prof. Melone Domenico, tutor ASL

Al sito Web del Manzoni

Agli albi

Oggetto: riconoscimento ore di alternanza per frequenza scuola estera

Il sottoscritto Melone Domenico, in qualità di tutor Alternanza Scuola-Lavoro, comunica che l’alunno in indirizzo ha svolto un periodo di studi all’estero con Intercultura e precisamente da agosto a novembre 2016. In realtà, il programma prevedeva la permanenza di un intero anno nel Collège International Laurentien in Quebec (Canada); tuttavia, l’alunno, per motivi familiari, fu costretto a rientrare anticipatamente, interrompendo il programma previsto (come si evince da comunicazione Intercultura acquisita agli atti degli scuola con protocollo 14986/IV6(c29) in data 10 dicembre 2016, qui allegata, insieme al verbale del colloquio svolto al rientro).

Pongo la questione all’attenzione del Dirigente Scolastico e del Team Alternanza Scuola-Lavoro, poiché credo che Piccinelli abbia comunque diritto all’attribuzione delle ore di alternanza, come previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla nota 3355 del 28 marzo 2017 che recita: “…al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite”.

Caserta, 8 maggio 2018

Prof. Domenico Melone

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